Processo assalto C.G.I.L. Avv.ti Trisciuoglio e Richcichi: si ricomincia il 7 settembre

La difesa di Bonanno Conti e Brugnoli. Avv. Richcichi: Eccepiremo l’illegittimità costituzionale dell’art. 419 c.p..             
Avv. Trisciuoglio: Fiore denuncia l’Ufficio della Procura Romana per omissione di atti dovuti e abuso di atti d’ufficio.          (ASI) Inevitabile lo scontro di fronte ad una ricostruzione di fatti e circostanza che ha ignorato prove a discarico per gli indagati.

Nel mentre Roberto Fiore rompe ogni indugio e dopo aver denunciato gli agenti della DIGOS per falsa testimonianza nel processo pendente dinanzi la Prima Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Roma, in ordine al permesso (rectius: autorizzazione) concesso al corteo formatosi a Piazzale Flaminio per raggiungere la sede della C.G.I.L. provvede a denunciare l’Ufficio della Procura Romana per omissione di atti dovuti ed abuso di ufficio atteso l’omesso vaglio e la non valutazione delle prove a discarico degli indagati del tutto indebitamente trattenuti in custodia cautelare massima dopo l’arresto, in sede di interrogatori di garanzia confermando la misura, a fronte di una manifestazione regolarmente autorizzata di cui si ignorarono gli atti che lo dimostravano, peraltro, in possesso della stessa Procura e che scagionavano, di fatto, gli indagati.

La denuncia prende anche in considerazione la parzialità delle indagini contro gli indagati valutato che non si provvide ad identificare chi di fatto aveva realmente reso possibile l’accesso dei manifestanti alla sede sindacale, sfondando la finestra… salendo al primo piano ove si era accesa una luce prima che i manifestanti accedessero ai corridoi del piano terra della C.G.I.L. quindi recandosi ad aprire il portone d’ingresso autonomamente favorendone l’entrata. Il braccio di ferro con la Procura capitolina, pertanto, continua alla vigilia del processo Bonanno Conti il Responsabile F.N. di Catania e Brugnoli uno dei tanti manifestanti del mondo del dissenso. L’udienza vedrà sul banco dei testimoni gli agenti della Polizia Scientifica e l’identificazione di personaggi, l’accertamento di fatti e di circostanze afferenti la presunta devastazione è il punto cruciale di questo altro troncone processuaale per i fatti del 9 ottobre. In relazione al processo del 7 settembre l’Avv. Richichi ha dichiarato: Proporremmo innanzi la VII Collegiale Penale del Tribunale romano l’illegittimità costituzionale dell’art. 419 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede la pena minima di otto anni di reclusione, giacché il minimo edittale della norma è superiore rispetto ad altri gravissimi delitti, di allarme sociale decisamente superiore, contravvenendo all’eguaglianza tra i cittadini e al fine rieducativo della pena. Appare quantomeno singolare che il reo ex art. 419 c.p. nella scala gerarchica di coloro che commettono reati contro l’ordine pubblico, e nel panorama complessivo regolato dal codice penale, commette un reato più grave di chi partecipa ad una insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Tutti gli altri reati collocati nella medesima parte del Codice Penale hanno pene, sia minime che massime, inferiori a quelle di cui all’art. 419 c.p. Questo per dire che l’analisi della sussistenza del delitto di devastazione e saccheggio non può non tener conto di come il Legislatore ha regolato fattispecie di eccezionale gravità.

La discrezionalità che il legislatore senz’altro ha, non può trascendere nell’irragionevolezza, e ciò vale sia per chi scrive la norma sia per chi è chiamato ad applicarla. Il principio di ragionevolezza delle leggi è un corollario del principio di uguaglianza, elaborato dalla Corte Costituzionale. Detto principio esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. Si ha dunque violazione della “ragionevolezza” quando si riscontri una contraddizione all’interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa ed il pubblico interesse perseguito, costituendo il principio sopra richiamato un limite al potere discrezionale del legislatore, che ne impedisce un esercizio arbitrario. La verifica della ragionevolezza di una legge, comporta l’indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini. Per queste il delitto di devastazione è stato contestato impropriamente, motivo fondante per il quale non resta che porre il Tribunale di fronte a un bivio: o la norma è irragionevole ed incostituzionale per la previsione di un minimo edittale eccessivo rispetto ad altre norme, ovvero la stessa è stata non correttamente invocata. Così in una nota l’Avv. Trisciuoglio legale di Roberto Fiore e l’Avv. Richichi codifensore di Bonanno Conti e Brugnoli.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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