(ASI) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 117 del 25.06.2015, che ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 9 della Legge Regionale n. 10/2004, l'Amministrazione comunale guidata da Sindaco Giovanni Schiappa della Città di Mondragone,

con delibera di Giunta n. 127 dello scorso 24/07/2015, su proposta e relazione degli Assessori Valerio Bertolino ed Antonio Pagliaro, ha fornito alla Ripartizione Tecnica ed Urbanistica gli indirizzi operativi per la semplificazione e lo snellimento delle procedure relative alle istanze di Condono edilizio ai sensi della Legge n. 47/85 e della Legge n. 724/94 per immobili non ricadenti in aree di inedificabilità assoluta. All'uopo sarà costituito un gruppo di lavoro che si occuperà di concludere i procedimenti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015 imposto ai Comuni dalla Regione Campania.

Pertanto, al fine di avvisare preventivamente la cittadinanza, gli immobili non ricadenti in aree tutelate e/o vincolate e/o per opere per le quali non sussista l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta o autorizzazioni di enti sovraordinati, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili dovranno presentare:

1) Una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge n. 47/85, articolo 34, comma 3, e dalla legge n. 724/94, articolo 39, comma 13;

c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva della indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/85, articolo 35, commi 5,6,7,e 8, nei casi prescritti nella legge stessa.

2) ELABORATO GRAFICO a firma di un tecnico abilitato riportante almeno i seguenti elementi essenziali: inquadramento territoriale rapp. 1/2000 per l'esatta individuazione dell'immobile, una pianta per ogni livello in scala 1/100, una sezione significativa rapp. 1/100, due prospetti rapp. 1/100;

3) copia dei BOLLETTINI DI VERSAMENTO degli oneri concessori e dell'oblazione versati.

Invece, per quanto riguarda gli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, di interesse archeologico o soggette a vincolo idrogeologico, oltre a tutto quanto già dettagliatamente elencato, i richiedenti dovranno presentare la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente per i relativi vincoli.

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