(ASI) Con una “piacevole” sentenza appena uscita, la n. 9507 del 30 aprile 2014, la Corte Suprema ha stabilito che non sono valide quelle cartelle di pagamento che richiedono spese aggiuntive quando siano stati pagati gli importi della multa.

Il caso da cui origina la decisione riguardava un automobilista di Lucca che veniva multato con una sanzione. Il Comune gli notificava il provvedimento ma il postino non lo trovava a casa. L’Amministrazione, correttamente, gli inviava una seconda raccomandata, spendendo € 3,25. Nel frattempo lo zelante cittadino ritirava alla posta la prima notifica e pagava la multa di € 110. Ma il Comune, applicando un’interpretazione a lui favorevole del Codice della Strada, considerava il mancato pagamento delle seconde spese postali come pagamento parziale dell’intero procedimento ed applicava la metà del massimo della sanzione, € 150 oltre l’importo già corrisposto.

Ma gli Ermellini, questa volta, non sono d’accordo e stabiliscono che, in casi come questo, le spese postali non fanno parte della sanzione e che il Comune può procedere solo per la parte che manca, dopo aver decurtato quello che il cittadino abbia già pagato.

Avv. Francesco Maiorca -  Redazione Agenzia Stampa Italia

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