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Partito Animalista Europeo : Botticelle romane: diffidato il nuovo comandante della Polizia Municipale

(ASI) Lettere in Redazione. In data 6 agosto c.a. nel corso del processo per direttissima il P.M. ha stralciato la procedibilità nei confronti del Presidente del P.A.E., Stefano Fuccelli, mentre ha convalidato l'arresto per i due vetturini che saranno processati il 20 settembre c.a., dove il P.A.E. si è costituito parte civile. Riteniamo, quindi, faziose e diffamanti tutte le affermazioni di coloro che considerano violente, illegali ed antidemocratiche le azioni organizzate dal nostro partito.

E' per tale motivo che il nostro ufficio legale rappresentato dall' Avvocato Edward Quimi ha inoltrato atti di denunce-querele per diffamazione a mezzo stampa al Consigliere Comunale Sig.ra Monica Cirinnà, all'Avv. Massimiliano Bacillieri legale di fiducia dei Vetturini Romani nonché responsabile dell'Ufficio Legale di FederFauna ed al Sig. Fabrizio Manzone, presidente dell’Associazione Sindacale Vetturini Romani e Consigliere FederFauna.Contestualmente è stato conferito mandato al nostro legale di diffidare il nuovo comandante della Polizia Municipale ad adempiere il "Regolamento comunale sulla tutela degli animali" del 2005 ed il "Regolamento capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea" del 2011, con particolare attenzione circa le botticelle romane. Ricordando che i medesimi regolamenti prevedono sanzioni non soltanto per la circolazione con temperature superiori a 35° oppure con un carico eccedente le 4 persone o con andature che non siano al passo ma anche per l'inosservanza dell'art. 42 – razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico; art. 43 – abilitazione del cavallo; art. 44 – libretto di registrazione dei servizi; art. 45 – caratteristiche della vettura; art. 46 – percorsi protetti e aree di sosta. Roma Capitale dispone la sospensione della licenza per un periodo di tre mesi per le seguenti inosservanze: a) mancanza o irregolare compilazione del libretto di registrazione dei servizi; b) mancanza dei sistemi di sicurezza di cui al comma 2 dell’art. 45; c) inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 46; d) mancata o inidonea revisione tecnica del veicolo prevista dall’articolo 226 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; e) mancata osservanza dell’andatura consentita così come previsto dal punto 2 dell’articolo 46 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali. In caso di seconda inosservanza Roma Capitale dispone la sospensione della licenza per un periodo di sei mesi.

Ufficio Stampa
Partito Animalista Europeo

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