Linee operative per il trattamento delle Cripto-attività Art. 1 Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022)

 

(ASI) Con la nota stampa dell’agenzia delle entrate del 27 ottobre 2023 sono state definite le linee operative sul trattamento fiscale delle cripto-attività.

E’ stata introdotta una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione del 26%, ossia redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). I redditi diversi sono derivanti sia da attività svolte nel territorio dello Stato che da beni che si trovano nello stesso territorio. Importante ai fini della tassazione è la territorialità.

La nuova disciplina come definisce le cripto-attività?

Sono tutte quelle rappresentazioni digitali di valori o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.

Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

C’è la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023. Inoltre, Il documento di prassi ricorda le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.

Maddalena Auriemma - Agenzia Stampa Italia

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