La tutela del rapporto nonno-nipote. Parte seconda

legge copy(ASI) Si può quindi sostenere che la determinazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto deve essere effettuata sulla base del genere e del contenuto specifico del legame che univa la persona deceduta al familiare, non avendo alcuna incidenza il luogo di residenza del danneggiato superstite[1].

Come affermato già in precedenza dalla Cassazione n. 16716/2003, la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali la perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, risulta quindi evidente che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell’atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice, senza che un requisito, in via esclusiva e condizionante (quale la coabitazione), ne determini la sussistenza o meno.

La convivenza, pertanto, non assurge a criterio fondante la legittimazione dei parenti estranei alla famiglia nucleare, ma semmai quale categoria esemplificative o mero indice presuntivo idoneo a dimostrare unitamente ad altri fattori ed elementi, che possono essere allegati,  la reciprocità del vincolo affettivo e l’intimità del rapporto parentale.

A tale orientamento si è uniformata anche la giurisprudenza di merito

A titolo esemplificativo si  richiama la sentenza del 17 giugno 2014 del Tribunale di Rimini, Giud. La Battaglia,  con la quale è stato riconosciuto anche ai congiunti della vittima di un incidente stradale non conviventi con la stessa, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

 Il giudice di Rimini, afferma che “non può ritenersi d’ostacolo alla risarcibilità del pregiudizio in discorso la circostanza che i nipoti non convivessero con la nonna, mostrandosi aberrante, nella sua rigidità, lo “sbarramento risarcitorio” posto dalla sentenza 4253/12 della Corte di Cassazione . Sul punto il Giudice richiama una decisione della Corte di Cassazione penale del 4 giugno 2013 n. 29735, secondo la quale “in termini di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, nella specie nonno-nipote, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote”[2].

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

 

[1] Cass. Civ., 07/10/2016  n. 20106.

[2] Ex plurimis: Cassazione civile 15 luglio 2005 n. 15019 in Resp. Civ., 2005, 851 s.; Cassazione 19 gennaio 2007 n. 1203 in Giust. civ., 2007, I, 1097 s.

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