L’esclusione della tutela risarcitoria dei rapporti amicali.

costituzioneitaliana(ASI) La morte di un amico intimo può sicuramente essere fonte di afflizione, indignazione e frustrazione. E’ stato, però, sostenuto dalla dottrina maggioritaria che nella fattispecie difetti l’ingiustizia “costituzionalmente qualificata”, trattandosi di eventi che cadono fuori dalla cerchia familiare, e quindi non ledono il diritto inviolabile all’integrità della sfera affettiva familiare.

 

In merito si potrebbe obiettare che la lesione del rapporto affettivo amicale possa rinvenire comunque una tutela costituzionale ex art. 2059 c.c., dal momento che incide sul vulnus del diritto all’intangibilità morale ed allo sviluppo della personalità tutelato dall’art 2 Cost.

E’ però parere comune nella dottrina e nella giurisprudenza che le sfere affettive famigliari siano tutelate direttamente dalla Costituzione e vengano poste dall’ordinamento prioritariamente rispetto alle altre sfere affettive sentimentali.

L’illecito de quo nella fattispecie che ci occupa lede quindi in maniera diretta e immediata le sfere familiari e soltanto in via indiretta, quale ulteriore conseguenza,  le sfere affettive riguardanti altri rapporti sentimentali (amici e colleghi di lavoro).

E infatti, la giurisprudenza,  pur essendo stata raramente investita del problema della tutela risarcitoria dei rapporti amicali, ha affrontato la questione risolvendola negativamente.

Nello specifico ci si riferisce alla Sentenza del Tribunale di Genova del 2006 che ha statuito nel senso che la legittimazione al risarcimento dei danni morali ed esistenziali conseguenti alla morte della vittima di un incidente stradale spetta esclusivamente a coloro che risultano legati al soggetto deceduto da un rapporto caratterizzato da una comunione materiale e spirituale familiare e para-familiare, poiché solo in tali ipotesi sussiste la lesione di un legame costituzionalmente tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 della  Costituzione.

L’esclusione della tutela risarcitoria ai legami affettivi non familiari, così argomentata, richiede tuttavia di rassegnare delle doverose eccezioni, confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Per esempio una relazione affettiva che potrebbe giustificare, a determinate condizioni, la legittimazione al risarcimento del danno non patrimoniale potrebbe essere il rapporto di fidanzamento annientato dall’illecito.

Naturalmente non si discorre di rapporti tra fidanzatini liceali oppure di relazioni prive di progetti futuri e connotate da una certa instabilità e precarietà, ma di rapporti sentimentali profondi, maturi e strutturati, ove sia stata concretizzata una promessa di matrimonio o di convivenza, quindi di posizioni di soggetti impegnati in una comunione di vita morale e materiale.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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