Dura lex, sed lex. Appartamento infiltrato, condominio condannato

gocceacqua(ASI)  Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 29 aprile 2019, n. 1477, chiamato a decidere in una vicenda condominiale, riapre il filone del risarcimento del danno nei confronti del condominio, inaugurata, anni addietro, dal Tribunale di Firenze.

 

Il fatto originava dai disagi e dalle lamentele del proprietario di un appartamento all’ultimo piano di una palazzina che si rivolgeva inutilmente al proprio condominio per chiedere le riparazioni necessarie a rimediare le numerose infiltrazioni all’interno della sua abitazione.

L’amministratore, però, non rispondeva e, comunque, ritardava l’esecuzione delle opere necessarie. Spinto dalla disperazione e dall’insalubrità degli ambienti domestici, attanagliato dalla preoccupazione per la propria famiglia, il conduttore dell’immobile umido decide di citare in giudizio la controparte inadempiente, vincendo la causa.

Davanti al Tribunale di Salerno si costituisce il condominio chiedendo la chiamata in causa e manleva della ditta edile che aveva svolto i lavori di manutenzione e ristrutturazione del tetto anni prima. Con la costituzione dell’impresa inizia il processo che vedrà vincitore il condomino disperato. La sentenza arriva dopo la CTU (sarebbe interessante verificare perché si è reso necessario l’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio e se le parti, in ossequio al principio dispositivo abbiano ben dimostrato le opposte ragioni), che riconosce la causa dell’umidità nelle infiltrazioni provenienti dal tetto malamente riparato e dall’insufficiente aerazione che la famiglia garantisce all’immobile. Il giudice salernitano, pertanto, condanna il condominio a riparare il tetto e a risarcire il danno causato dalle infiltrazioni, addebitando l’intera somma alla impresa edile responsabile dei lavori eseguiti male. Lascia una piccola percentuale a carico della famiglia che non aveva ventilato sufficientemente l’appartamento.

Il giudice pone a fondamento della sua sentenza l’art. 2051 del codice civile, che prevede la responsabilità del custode della cosa, della persona, cioè, fisica o giuridica, che possa esercitare materialmente un controllo sull’oggetto. L’amministratore, infatti, avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e sarebbe dovuto intervenire prontamente di fronte alle infiltrazioni.

Ricordiamo che l’art. 2051 del codice civile, consente al custode la liberazione solo dimostrando il caso fortuito, che può essere integrato anche dal comportamento colposo del danneggiato, in questo caso il proprietario dell’immobile che non arieggiava. Il comportamento della famigliola, però, non è stato tale da interrompere il nesso causale tra le infiltrazioni e i lavori male eseguiti, pertanto il giudicante ha operato una distinzione percentuale tra i due danni, senza liberare il condominio.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

 

 

 

 

 

 

 

Fonte foto: Licenza: CC0 Public Domain George Hodan ha rilasciato questa immagine "Gocce d'acqua" con licenza di dominio pubblico.

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