Le disposizioni vigenti del Decreto-Legge governativo, cosa si potrà fare fino al 30 aprile

(ASI) Il Decreto per contenere i contagi e l’andamento del Covid19, resterà in vigore dal 7 al 30 aprile. L’Italia resterà in fascia arancione e rossa. I giorni di Pasqua è previsto un periodo di chiusura e quindi di contenimento per l’intero Paese.

Questo vale per il 3, il 4 ed il 5 aprile. L’andamento della curva epidemiologica è della campagna vaccinale, sono i due parametri per decidere le eventuali prossime riaperture. Viene infatti spiegato che : “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento. Il 20 aprile si valuteranno eventuali riaperture, per bar e ristoranti a pranzo.

La possibilità è quella di asporto e consegna a domicilio. Per i bar consentito fino alle 18 e per i ristoranti e le enoteche fino alle 22. Servirà l’autocertificazione per uscire dalla propria regione. Il nuovo Decreto del Governo conferma che : “sull’intero territorio Nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. Nelle zone che si trovano in fascia arancione : “è consentito in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”.

Le visite non sono invece consentite nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nel testo di legge è previsto lo sblocco dei concorsi (circa 110 mila posti) con una prova scritta e una prova orale, per il reclutamento di personale non dirigenziale. I candidati dovranno produrre un tampone antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La prova durerà un’ora e sarà possibile lo svolgimento dei concorsi in sedi decentrate a carattere regionale. Sono state prorogate le norme sui processi. Viene infatti detto : “In caso di malfunzionamento del portale del processo penale telematico, gli avvocati potranno essere autorizzati dal giudice a depositare singoli atti e documenti in cartaceo”. In tutta Italia tornano in presenza le scuole fino alla prima media, governatori e sindaci non potranno chiuderle. A meno che un territorio venga a trovarsi in situazioni di particolare gravità, come può accadere per la forza di una variante del Covid19.

In zona rossa gli alunni della seconda media in su potranno frequentare solo a distanza. Invece in zona gialla e arancione “il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza e le secondarie di secondo grado garantiscono l’attività in presenza dal 50 al 75 %”. Viene sempre confermata dal Decreto la possibilità di rientro nell’abitazione e dunque nelle seconde case anche se si trovano in zona rossa. I governatori e sindaci potranno però emettere ordinanze restrittive. Vengono esposte tali regole : “Può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda abitazione con amici o parenti. È previsto inoltre uno scudo penale riguardo le lesioni o il decesso di un paziente avvenuto in seguito all’inoculazione del vaccino. Medici, infermieri e farmacisti sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita. I provvedimenti sull’obbligatorietà per i sanitari lasciano in dubbio molti dei cittadini italiani.

Massimiliano Pezzella – Agenzia Stampa Italia

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