Tribunale Federale: “la Serie B a 19 è legittima”. Ora Caf, Coni e, forse, decreto Salvini?!

tribunale federale nazionale 1 e1533207350653(ASI) Il Tribunale Federale azionale (TFN) primo grado della giustizia calcistica, ha respinto i ricorsi (trattati in maniera unificata) di Siena, Ternana, Catania, Pro Vercelli e Novara contro il format a 19 squadre della serie B. Come nel gioco dell’oca, si è tornati alla casella iniziale e si ricomincia da capo.

Il Collegio del Coni si era dichiarato incompetente, dichiarando la competenza degli organi di giustizia federale: TFN, appunto, e corte d’Appello Federale (CAF) in seconda istanza. Il Tar, dopo una serie di sospensioni e contro-sospensioni dell’efficacia della decisione del Collegio del Coni, aveva infine dato ragione al massimo organismo della giustizia sportiva italiana e, così, la palla è tornata al TFN. Il Tribunale, presieduto da Cesare Mastrocola, ha ritenuto che le attività messe in atto dalla FIGC per sancire la serie B a 19 squadre, bloccando i ripescaggi pur in presenza delle domande presentate dai cinque club interessati, “non siano sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere”. Per il TFN, l’interesse delle società che hanno chiesto i ripescaggi è un interesse semplice “che non può trovare tutela in questa sede».

Le motivazioni del TFN: la FIGC ha agito legittimamente per tutelare l’interesse generale all’avvio del campionato, le ricorrenti non hanno diritto al ripescaggio

In sostanza, il Tribunale Federale ha ritenuto legittime le delibere n. 47, 48 e 49 del 13 agosto scorso del Commissario unico della FIGC, Fabbricini. Con la prima delibera, si era introdotta una modifica all’art. 50 del NOIF, prevedendo che il Consiglio Federale (dei cui pieni poteri è attualmente investito il Commissario Straordinario) può modificare con effetto immediato il numero delle squadre di un campionato nel caso in cui emergano rischi per il regolare inizio dello stesso. Con la seconda, si era annullata la precedente delibera del 307572018 con la quale si erano stabiliti i criteri dei ripescaggi e si era cambiato il format della serie B da 22 a 19 squadre. Con la terza, si era conseguentemente revocata la procedura di ripescaggio già avviata. Le tre delibere avevano consentito, nello stesso giorno, alla Lega di serie b di procedere a sorteggiare i calendari della serie B a 19 squadre. Il TFN ha motivato che le ricorrenti che, “pur non avendo conquistato sul campo il diritto” a partecipare alla serie B, ambiscono ad essere ripescate, non vantano un diritto al ripescaggio. Tale diritto “non è rinvenibile nell’ordinamento federale”, così come nessuna “norma disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni” degli organici dei campionati, né “sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati”. L’eventuale integrazione degli organici, prosegue il TFN, è “questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa proposta o quantomeno dietro consenso delle competenti leghe che, fra l’altro, rappresentano le Società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive”. Dunque, la FIGC, in assenza di precisi vincoli normativi e statutari che sanciscano l’obbligo ed il corrispondente diritto al ripescaggio, ha un’ampia discrezionalità nel decidere se e quali attività sia conveniente e opportuno porre in essere per decidere eventuali integrazioni dei campionati. Le decisioni adottate da Fabbricini il 13 agosto, sono espressione, oltreché di poteri pieni del Commissario quale organo plenipotenziario, di questo potere organizzativo discrezionale e, perciò, insindacabile dal TFN sotto il profilo della legittimità, a meno che non si riscontri una “manifesta illogicità” degli atti, che però il TFN esclude nella fattispecie. Il TFN ha sostanzialmente rilevato che fa parte di questa discrezionalità la autonoma valutazione, da parte della Federazione, degli interessi in campo e “dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio”, ovvero di “esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere”. Insomma, l’interesse pubblico, prevalente su tutti, era quello di “dare avvio regolare e tempestivo al campionato di serie B”, anche in considerazione del fatto che nessuna certezza c’era, per i vari ricorsi proposti (tuttora pendenti) dalle cinque squadre, sui criteri da adottare, visto che Novara e Catania in questo sono oggettivamente contrapposte a Siena, Pro Vercelli e Ternana. Tutte squadre, peraltro, sottolinea il TFN, che, non essendo stata emanata alcuna graduatoria ufficiale, non avevano neppure un conclamato, chiaro e inoppugnabile interesse ad agire

E ora? La Caf, il Coni e, forse, il decreto Salvini?!

Tutto finito? C’è da giurarci di no, perché le cinque squadre (alcune di loro lo avevano già annunciato prima della sentenza) adesso ricorreranno alla Commissione d’Appello Federale (secondo grado della giustizia federale) e, poi, di nuovo al Collegio di Garanzia del Coni. Senza precludersi neppure, in seguito, la trafila ai tribunali amministrativi (TAR Lazio e Consiglio di Stato). Nel frattempo, però, i campionati proseguiranno e la situazione dovrebbe rendere di fatto impossibile la riammissione delle ripescate, cui resterebbe in mano solo il versante dei risarcimenti per danni. Ciò a meno che il Governo, più volte (a nostro avviso scorrettamente) chiamato ad intervenire dalle società ricorrenti, non decida di fare un’autentica invasione di campo. Nei giorni scorsi, Coni e governo avevano concordato su una proposta del presidente Malagò di riforma della giustizia sportiva che prevedeva un primo grado di giustizia sportiva ed un secondo affidato al TAR. Però, poi, il rinvio della decisione del TFN -che si era riunito venerdì e ha rinviato ad oggi la sentenza, poi puntualmente arrivata- pare abbia indispettito Giorgetti che, anche pressato dagli alleati Cinquestelle, da sempre favorevoli ad un depotenziamento del CONI, ha cambiato all’ultimo momento il testo del decreto inviato al Quirinale. La norma del decreto, come noto, prevede che per le controversie del tipo di quelle in essere sui ripescaggi, la giustizia sportiva sia del tutto scavalcata, con affidamento delle stesse alla sola giustizia ordinaria amministrativa. Ma, mentre nella prima versione queste nuove norme sarebbero dovute entrare in vigore dalla stagione 2019­/20, ora l’ultima versione prevede che “le norme si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso”, specificando che quelle attualmente “pendenti davanti agli organi di giustizia sportiva possono essere riproposte dinanzi al Tar regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto”. La norma dovrà ora passare il vaglio del presidente Mattarella, che potrebbe anche formulare rilievi, magari con l’argomentazione che la materia non risulta coerente con il contenuto generale del provvedimento, e rispedirla al mittente. Sarà importante, allora, capire se la norma possa già intervenire sulla questione ripescaggi attualmente pendente al Tribunale Federale, al Tar e al Consiglio di Stato, con procedimenti diversi che si intrecciano tra loro.

Riportiamo di seguito la parte dispositiva della sentenza odierna del TFN:

[…omissis… ] I motivi della decisione.

Preliminarmente questo Tribunale deve rigettare la richiesta di sospensione del procedimento richiesta da alcune delle parti ricorrenti in ragione del fatto che, al momento non risulta in alcun modo annullata né sospesa la pronuncia del supremo organo della giustizia sportiva che ha individuato in questo Tribunale il giudice naturale per l’esame dei ricorsi in oggetto, tanto più che la celerità della decisione potrà dare modo alle parti in causa di esperire altrettanto celermente gli eventuali ulteriori gradi di giudizio.

Alla luce degli atti di causa e degli scritti difensivi questo Tribunale è giunto alle conclusioni che seguono. Preliminarmente deve evidenziarsi che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti commissariali lamentandone la legittimità sotto svariati profili che qui possono sintetizzarsi: - eccesso di potere e la conseguente nullità delle delibere del Commissario Straordinario, per violazione dell’art. 6, comma 2, e 28 bis, comma 3, lett. b), Statuto FIGC, in relazione agli artt. 11, comma 3, e 13, comma 1, delle NOIF; - la carenza di poteri del Commissario Straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei campionati, per violazione dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC; - l’eccesso di potere, lo sviamento di potere, la disparità di trattamento nonché l’ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario Straordinario impugnate; - la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF e la violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa; - l’eccesso di potere, lo sviamento, la contraddittorietà e il contrasto con precedenti. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, dello Statuto FIGC ed eccesso di potere; - nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario FIGC, per violazione dell’art. 13 NOIF e violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, per la mancata sottoscrizione del Segretario Federale; - eccesso di potere, sviamento di potere, abuso d’ufficio, violazione e/o falsa applicazione della delibera della giunta del CONI n. 52 del 1 febbraio 2018; - illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 47 del 13 agosto 2018, eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, NOIF, del principio di retroattività e del principio di democrazia; - illegittimità del C.U. n. 48 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti; - illegittimità del C.U. n. 49 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50 NOIF; - violazione dell’art. 3 dello Statuto FIGC – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 6 CEDU - violazione dell’art. 97 Costituzione. Sotto altro profilo le sole Società Siena Robur e Ternana hanno specificatamente impugnato anche il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B datato 31 luglio 2018, n. 53 con il quale la predetta Lega si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 (autonomamente impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI dalla Società Ternana Srl e dalla Società Pro Vercelli, con riferimento ai verbali di assemblea della Lega Nazionale Serie B del 10 luglio e del 30 luglio). Con riferimento ai ricorsi in argomento questo Tribunale deve farsi carico di valutare l’eccezione formulata dalla difesa della FIGC in ordine alla sussistenza o meno di un diritto in capo alle Società che, pur non avendo conquistato sul campo il diritto alla partecipazione al campionato, ambiscono ad essere integrati negli organici del predetto campionato. Il Tribunale ritiene che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati.

L’unica disposizione relativa alle modalità per colmare eventuali carenze di organico la si rinviene, sempre nell’art. 49 delle NOIF, in base al quale “Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”. Tale disposizione, sebbene non più applicabile a seguito dell’abolizione della Serie C - 2° Divisione, comunque sembra fissare un principio secondo il quale l’eventuale integrazione degli organici è questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa proposta o quantomeno dietro consenso delle competenti leghe che, fra l’altro, rappresentano le Società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive. Ciò premesso, ritiene il Collegio, che la FIGC, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, goda di un’ampia discrezionalità nell’an - legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare – nell’individuare eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi. Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere. I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede. Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere. Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate le deliberazioni censurate inducono questo Tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il Commissario Straordinario, di procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e tempestivo al campionato di Serie B. Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evidenziate in prima battuta anche dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla FIGC), criteri rimasti sub iudice fino all’11 settembre 2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine al denegato rilascio della Licenza Nazionale e la conseguente ammissione al campionato proposti da alcune Società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente l’organico del campionato. Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come in questo caso, un’impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB). Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate. Al riguardo va evidenziato che più volte la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimo un provvedimento di secondo grado con il quale, in ragione degli interessi pubblici sottesi, addirittura a seguito di una procedura ad evidenza pubblica già aggiudicata, è stato revocato un atto di aggiudicazione provvisoria, ritenendo, ad esempio, che: “La decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale” (Tar Piemonte, sez. II, 17 luglio 2017, 861). Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza. Al riguardo è sufficiente evidenziare l’attuale pendenza innanzi agli organi di giustizia amministrativa dei ricorsi presentati dalle Società Ternana, Pro Vercelli e Siena avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto illegittimi alcuni criteri di esclusione indicati nel C.U. 56/18, problematica non risolta dalla pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse del Collegio di Garanzia del CONI, nonché la presenza, per la Società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta ex art. 7, commi 4 e 5 del CGS FIGC, scontata nella stagione sportiva 2016/2017 per effetto del C.U. 24/TFN del 12 ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. della Società Calcio Catania Spa e dalla stessa Società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come sarebbe stata valutata dagli organi federali ai fini della procedura di “ripescaggio” revocata. L’insussistenza dell’interesse a ricorrere induce a ritenere superata anche la questione relativa alla mancata impugnativa della nota prot. 53 del 31 luglio 53 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B trasmessa a tutte le Società ricorrenti e delle relative delibere assembleari della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 10 luglio 2018 (già resa nota mediante comunicato stampa pubblicato in pari data) e del 30 luglio 2018 (resa nota mediante comunicato stampa in pari data), con i quali la Lega Nazionale Serie B disponeva il cd “blocco di ripescaggi”, in quanto autonomamente lesivi (tanto è vero che tali atti hanno formato oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia da parte delle Società Ternana e Pro Vercelli), avuto riguardo sia alla inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ai procedimenti in corso in ragione della loro intrinseca natura di urgenza (vedasi Collegio di Garanzia CONI, 8 maggio 2017, n. 34), sia all’eventuale possibilità di rimessione in termini dei ricorrenti (in questo caso la sola Ternana), evidenziata dal Collegio di Garanzia nella propria decisione n. 62 del 2 settembre 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibili i ricorsi presentati dalle Società Calcio Catania Spa, Novara Calcio Spa, Ternana Calcio Spa, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Robur Siena Spa. Dispone addebitarsi le tasse.”

 Daniele Orlandi - Agenzia Stampa Italia

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