(ASI) Ultimus sed non postremus, per completezza espositiva vanno richiamate anche le motivazioni esposte dalla Corte di Cassazione, Sez. III, nella pronuncia n. 21230 del 20 ottobre 2016, che ha riaffermato con forza il principio secondo cui ai fini della risarcibilità del danno da perdita del congiunto, non è necessario che sussista una situazione di convivenza.