La Cassazione ribadisce il no ai danni duplicati.

 Palazzo di Giustizia copy(ASI) Roma -  La sentenza 28989/2019 della Corte di Cassazione, getta nuova luce sull’annoso problema della proliferazione delle poste di risarcimento.

Il grande fermento nell’elaborazione della tutela dei soggetti danneggiati da sinistri stradali o da episodi di responsabilità medica, ha portato la dottrina, la giurisprudenza e l’attività forense ad approfondire i diversi aspetti della persona umana che vengono lesi da eventi dannosi.

Questa pregevole attività pluridecennale ha condotto tutte le parti che operano nel settore a sottolineare voci di danno prima sconosciute o poco valorizzate. Gli avvocati, in particolare, tendono, per tutelare i loro assistiti, a chiedere tutti i danni riconoscibili in un dato momento dall’ordinamento giuridico.

Quando, negli anni passati, la situazione divenne difficilmente gestibile, la Cassazione intervenne precisando che il danno non patrimoniale andava inteso in senso unitario e non parcellizzato in innumerevoli voci completamente indipendenti.

Con la sentenza di cui ci occupiamo, gli Ermellini tornano ad approfondire l’argomento e, con chiarezza ed energia, precisano i confini del danno non patrimoniale e contrastano il rischio locupletazione, il proliferare, cioè, del medesimo nocumento, in più voci distinte.

Dopo aver rigettato numerosi punti del ricorso di un’azienda sanitaria, accolgono la doglianza, appunto, della locupletazione, poiché la corte d’appello che aveva emesso la sentenza impugnata, aveva riconosciuto agli eredi di una persona defunta, sia il danno morale, sia il danno da perdita del rapporto parentale. Il supremo Consesso spiega, allora, che i due danni sono sovrapponibili, in quanto la loro terminologia, identifica la medesima sofferenza patita da chi sopravvive ai propri cari. Altra cosa sarebbe stata se i danneggiati avessero chiesto il danno morale o il danno parentale, unitamente al danno biologico. In questo caso ci saremmo trovati di fronte a due aspetti compatibili dell’unico danno patrimoniale. Il danno morale o parentale espressione della sofferenza che tutti proviamo in presenza di un lutto, il danno biologico come eventuale insorgenza di una malattia permanente causata dal dolore per la perdita. La differenza consiste nel fatto che il danno biologico si configura come invalidità permanente, come vera e propria malattia che affligge la persona in modo invalidante.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

 

 

 

Fonte foto: Sergio D’Afflitto [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

 

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