Il mancato consenso informato è sempre risarcibile? L’ombra del danno in re ipsa

consenso(ASI)  Con un’articolata sentenza del 19 febbraio 2019, il Tribunale di Lecco si è pronunciato sulla spinosa questione dei danni provocati dal mancato consenso, o meglio, se tali danni siano ammissibili anche quando non sia riscontrabile l’errore da parte dei sanitari e quale metodologia probatoria essi richiedano.

Il fatto originava dalla richiesta di ristoro che un medico ginecologo rivolgeva alla struttura presso la quale subiva un intervento di cardio chirurgia valvolare, senza essere ben informato delle possibili conseguenze, anche in caso di corretta esecuzione.

L’operazione, che in seguito ad accertamento peritale risultava essere stata ben eseguita, comportava purtroppo delle gravi conseguenze permanenti per il sanitario, che decideva di adire il giudice anche per non aver ricevuto tutte le informazioni del caso concreto dai sanitari, anche in merito alle normali complicanze che possono derivare da questo tipo di interventi.

L’azienda ospedaliera, con la propria costituzione in giudizio, contestava radicalmente tutte le richieste dell’attore e prendeva posizione sulle due principali questioni facendo valere la corretta esecuzione dell’intervento e l’esaustività del corredo informativo al paziente, anche se, come emergeva nel corso del giudizio, le informazioni circa i possibili esiti infausti venivano forniti soltanto oralmente.

Emergeva chiaramente che la questione più scottante riguarda la risarcibilità dei danni per il semplice fatto che il paziente non venga correttamente messo al corrente di tutte le possibili conseguenze, anche quando il medico non sbaglia e interviene correttamente.

Il Giudice condannava l’Azienda ospedaliera a pagare € 10.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per aver violato gli obblighi relativi al consenso informato e negava il risarcimento per l’invalidità permanente, con importanti riflessi nella vita personale e patrimoniale del soggetto, in quanto, dall’istruttoria non emergevano responsabilità degli operatori, dato l’embolia gassosa che colpiva il malcapitato, integrava l’ipotesi della complicanza incolpevole.

Il Tribunale di Lecco sottolineava, infatti, che informare il paziente ed eseguire correttamente l’operazione sono due attività volte a tutelare due diversi beni giuridici, entrambi meritevoli di tutela, ma soggetti a due diversi regimi di protezione.

La prima tende a consentire che la persona bisognevole di cure conosca il trattamento cui va incontro, le conseguenze che ne possano derivare anche senza colpa degli operatori e possa così autodeterminarsi a sottoporsi a quella precisa terapia o meno, presso quella struttura o presso altra, non ultimo a scegliere il momento, qualora non sussistano elementi di gravità ed urgenza.

La seconda mira a proteggere la salute del cittadino, come previsto dall’art. 32 della Carta Costituzionale, e persegue il diritto a vedersi risarciti qualora i medici o la struttura, per colpa, declinata nelle classiche componenti della negligenza, dell’imperizia, dell’imprudenza, o inosservanza delle leggi, ordini o disciplina, producano dei danni.

Un paziente che viene correttamente messo al corrente di tutti i possibili esiti di un intervento potrebbe decidere, a questo punto consapevolmente, di esservi sottoposto oppure di rivolgersi ad altra struttura o di attendere un altro momento (come per esempio dopo la pensione, per non rischiare di compromettere la propria attività professionale).

Il Giudice lecchese affronta, a questo punto, il punctum dolens dell’intera vicenda. Come va provato il mancato consenso informato? O meglio, una volta accertato che il paziente non venne correttamente messo al corrente di tutti i possibili esiti, in quale modo deve dimostrare il danno? La questione pur non essendo di facile soluzione, presenta delle peculiarità dovute al caso concreto. In effetti nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio è stato accertato che il ginecologo non venne informato e che, in seguito al trattamento, correttamente eseguito, subì gravi danni menomanti. Orbene siamo in presenza di due elementi oggettivi e certi, che hanno portato il Giudicante ad orientarsi, in linea con la giurisprudenza di legittimità, per la netta distinzione tra danno evento, integrato dall’omissione informativa e danno conseguenza, integrato dalla sofferenza di non aver potuto scegliere se sottoporsi o meno al trattamento, non potendo effettuare un consapevole bilanciamento tra le condizioni pre-intervento e i rischi da assumersi per affrontare la terapia.

In conclusione possiamo affermare che, nel caso in cui l’intervento riesca e incolpevolmente ne derivino conseguenze nefaste, non è necessario dimostrare con altre prove di aver subito un danno all’autodeterminazione, in quanto, secondo il Tribunale di Lecco, accertare la condotta omissiva di non aver informato e l’invalidità permanente derivata costituiscono già la prova del danno evento e del danno conseguenza, avendo privato il soggetto passivo della possibilità di scegliere e/o di prepararsi al peggio.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

Ultimi articoli

La pietra di Iguarai

(ASI) Padova - Vittorio Vetrano, conclude la trilogia iniziata con “Il mistero di Tientsin”, e il “Tesoro di Equatoria”, con un sigillo: “la pietra di Iguarai”. Perché un sigillo? La ...

Semifinale Coppa Italia: è la Juventus la prima finalista

(ASI) All’Olimpico di Roma la Lazio cerca l’impresa per ribaltare il 2 a 0 subito all’andata e qualificarsi alla finale per salvare una stagione non troppo felice, obiettivo che ...

Toscana, Potenti (Lega): Bene ok a nuova proposta tecnica per Zls a dispetto di critiche della sinistra 

(ASI) "Dopo le indicazioni date dal Consiglio dei Ministri, ed a dispetto delle iniziali ed irriverenti proteste di alcuni esponenti locali del PD, la Regione Toscana ha compreso la semplicità ...

Tutti gli incentivi e agevolazioni per i giovani agricoltori nel 2024

(UNWEB) La Legge n. 36 del 15 marzo 2024 definisce "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo" le entità commerciali e i singoli imprenditori che operano esclusivamente nell'ambito agricolo, secondo quanto stabilito dall'articolo 2135 ...

Ecuador, forze armate fermano la rivolta dei carcerati

(ASI) Le forze armate dell’Ecuador sono riuscite a sedare il tentativo di rivolta nel carcere della provincia di Los Ríos, avvenuto in concomitanza con lo svolgimento del referendum ...

Ponte del 25 Aprile, Napoli sold out. Gianni Lepre (economista): “ I numeri ci sono adesso risolviamo le criticità”

(ASI) Napoli - Sono lusinghiere le previsioni dell’Abbac relativamente all’afflusso turistico nel ponte del 25 Aprile. La città già è invasa da turisti e gite scolastiche tanto da avere ...

Durigon (Lega): Campi Flegrei, occorre piano prevenzione pericoli fabbricati

(ASI) Napoli – "Per la prevenzione nei Comuni dei Campi Flegrei dal rischio bradisismo, occorre un Piano di prevenzione non limitato alle ancora inesistenti vie di fuga o ad esercitazioni, ma ...

Basilicata, Ruotolo (Pd): anche nella sconfitta un forte segnale di presenza per PD

(ASI) “Sul risultato  finale hanno pesato le incertezze iniziali della campagna elettorale, ma non c’è dubbio che il vincitore delle elezioni regionali della Basilicata sia  il candidato della ...

Giornata Terra, Aloisio (M5S): accettiamo limiti pianeta e passiamo all'azione

(ASI) Roma - “Oggi, in occasione della giornata mondiale della Terra, ci troviamo di fronte a una sfida senza precedenti: è giunto il momento di mettere un freno all'abuso di plastica ...

Basilicata, Gasparri: buon lavoro a Bardi, grande soddisfazione per FI

(ASI) “Abbiamo difeso la candidatura di Bardi nella coalizione di centrodestra. Abbiamo allargato il perimetro con nuove alleanze rispondenti alle esigenze del territorio.