Riflessioni sulla normativa di equivalenza finanziaria – Seconda Parte

(ASI) Come con le precedenti normative, ad esempio la Capital Requirements Directive 4, pure la MiFID prevede che le imprese di paesi terzi potrebbero istituire filiali o fornire servizi nell'UE. L normativa MiFID 2 introduce pure nuove opzioni per le imprese di paesi terzi.

In primo luogo, la MiFID 2 (Market in Financial Instruments Directive) ovvero la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE e la MiFIR ovvero il Regolamento UE n.600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari che a sua volta modifica il Regolamento UE n.648/2012, prevedono la sollecitazione inversa.

Laddove un cliente richieda servizi di propria iniziativa, non esiste alcun obbligo per l'impresa di paesi terzi di istituire una succursale (se il cliente è un cliente professionista al dettaglio o elettivo) o di registrarsi presso l'ESMA (se il cliente è un professionista per se cliente o controparte ammissibile) specificamente per eseguire tali servizi.

Tuttavia, se l'azienda è obbligata ad avere una succursale, non può commercializzare categorie di prodotti o servizi e quelli richiesti dal cliente a quel cliente o ad altri se non tramite il suo ramo d’azienda. Allo stesso modo, se un cliente richiede un servizio, l'impresa può fornire tale servizio senza registrazione, ma non può commercializzare categorie di prodotti o servizi in aggiunta a quelli richiesti dal cliente.

Ai sensi dell’articolo 39 della normativa MiFID 2, gli Stati membri possono (ma non devono) richiedere alle imprese di paesi terzi che intendano fornire servizi di investimento o svolgere attività di investimento con o senza attività ausiliarie ai clienti professionali al dettaglio o elettivi, di creare un ramo d’azienda nello Stato membro pertinente. In tal caso, la succursale o ramo può essere autorizzata in tale Stato membro, solo se soddisfa determinate condizioni, che sono le seguenti:

l'impresa richiede e dispone l'autorizzazione a fornire i servizi nel paese della sua istituzione ed è sorvegliata per il rispetto delle raccomandazioni della Task Force (task force sull'azione finanziaria sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo);
esistano accordi di cooperazione appropriati tra il regolatore del paese di origine e lo Stato membro competente;
il ramo ha sufficiente capitale iniziale liberamente disponibile;
la succursale nomina una o più persone per gestirlo e ogni persona rilevante rispetti le disposizioni della Quarta Direttiva sui requisiti patrimoniali sulla governance e sull'Organo di gestione nello stesso modo in cui tutte le imprese seguono la MiFID;
il paese "domestico" del paese terzo ha in essere un accordo con il rispettivo stato membro dello SEE che sia pienamente conforme alla convenzione OCSE sui redditi e sul capitale;
l'impresa appartiene ad un regime di compensazione autorizzato o regolamentato in conformità alla direttiva sulla compensazione degli investitori.

Un ramo di impresa o succursale, conforme all'articolo 39 (della sempre citata normativa MiFID), deve inoltre fornire al regolatore competente dello Stato membro, informazioni relative a se stesso, al suo supervisore, alle sue modalità di gestione e conformità nazionali ed ai dettagli del suo capitale sociale (libero) iniziale. Una volta autorizzata, l'impresa deve rispettare i requisiti del MiFID 2 in materia di organizzazione, scambi, conflitti di interesse, tutela degli investitori (incluse le norme sulla divulgazione, l'idoneità e l'opportunità, la migliore esecuzione, la gestione degli ordini del cliente e la gestione delle controparti idonee). Deve anche rispettare le norme pertinenti sulle aree di negoziazione e le prescrizioni del MiFIR sulla trasparenza e la segnalazione delle transazioni.

Infine, l'articolo 46 della MiFIR, prevede un regime alternativo per le imprese di paesi terzi che intendano fornire servizi di investimento o svolgere attività di investimento con o senza attività ausiliarie con o senza clienti professionali e con controparti ammissibili all'interno dell'UE con o senza istituire una succursale. Queste imprese possono farlo sulla base della registrazione con l'ESMA. L'ESMA, ovvero European Securities and Markets Authority, lo farà in base a regola generale in cui:

esiste una decisione di equivalenza;
l'impresa è autorizzata nella giurisdizione in cui è stabilita la sede sociale per fornire i servizi e le attività che intende fornire nell'UE e tale autorizazione è soggetta ad efficacia;
l'ESMA ha stabilito accordi di cooperazione con il regolatore di paesi terzi.

Una registrazione con ESMA coprirà l'intero mercato dell’UE. Nessuno Stato membro può imporre requisiti supplementari all'impresa di paesi terzi supplementari a quelli di cui al MiFID 2 e alla MiFIR, oppure trattare tali imprese in modo più favorevole di altre imprese.

Se un'impresa di paesi terzi è già autorizzata a norma dell'articolo 39 della MiFID 2, essa può fornire servizi a controparti ammissibili per clienti professionali pur senza senza la creazione di altri rami. Tuttavia deve rispettare gli stessi requisiti informativi di cui all'articolo 34 della MiFID 2, come si applicano alle imprese dell'UE. L'ESMA terrà un registro pubblicamente disponibile delle imprese registrate di paesi terzi, indicando quali servizi le imprese possono fornire e chi è responsabile della loro supervisione.

Se a seguito della Brexit, che porterà nel futuro dei prossimi anni il Regno Unito al di fuori dello spazio Economico Europea, nessuna società Britannica potrà richiedere all'ESMA la propria registrazione, ovvero non sarà chiaro fino a che la Commissione Europea non avesse adottato una decisione di equivalenza dei financial players del Regno Unito. Allora, in assenza di una decisione di equivalenza uniformata a livello europeo, i singoli Stati membri avrebbero discrezione, possibilità e facoltà di consentire alle imprese britanniche di operare con controparti e clienti professionali ammissibili nella loro giurisdizione?

Giacomo Breda - Agenzia Stampa Italia

 

Riflessioni sulla normativa di equivalenza finanziaria – Prima Parte

http://agenziastampaitalia.it/speciali-asi/speciale/39203-riflessioni-sulla-normativa-di-equivalenza-finanziaria-prima-parte

 

 

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