Dura Lex. Testamento biologico e consenso informato: habemus legem! Prima parte

testamentobiologico copy(ASI) Roma - Nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, in data 16 gennaio 2018, è stata pubblicata la tanto attesa Legge n. 219 del 22.12.2017 dal titolo “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
L’iter parlamentare è stato sofferto. Il Paese si è diviso in schieramenti opposti che si sono fronteggiati dentro e fuori le aule dei palazzi legislativi. Data l’innovazione che la legge ha portato nell’orizzonte italiano e l’ampiezza dei temi trattati in soli 8 articoli, ci è sembrato opportuno dedicare alla notizia più di un articolo, per consentire ai nostri lettori, un’adeguata informazione ed un eventuale esaustivo approfondimento. L’articolo 1 della legge, dopo un esplicito riferimento agli articoli 2, 13 e 32 della Carta Costituzionale italiana ed alle norme previste dagli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, entra nel vivo degli intenti del legislatore ed enuncia i principi ispiratori ed i diritti che intende tutelare: il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. Cuore fondante della previsione normativa risulta essere, il consenso libero ed informato della persona interessata, che può essere eluso unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge.
Un ruolo primario assume la valorizzazione della relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, fondata sul consenso informato, inteso come luogo d’incontro tra l’autonomia decisionale del malato e la professionalità del medico. Possono prendere parte a questo rapporto, anche i membri dell’equipe medica ed i familiari del paziente, se autorizzati ed indicati nel consenso. La legge equipara ai familiari la parte dell’unione civile, il convivente o una persona di fiducia del curando.
Particolare rilievo viene assegnato al diritto di informazione, chiara e comprensibile, circa malattia, diagnosi, prognosi, benefici e rischi di ogni trattamento possibile. È garantito al paziente anche il diritto di non voler essere informato, con conseguente annotazione in cartella clinica, come anche la facoltà di indicare una persona che possa ricevere le informazioni al posto del malato (fenomeno tanto diffuso nella prassi).
Tra le novità troviamo la possibilità che il consenso informato, oltre alla forma scritta, possa essere raccolto con videoregistrazione.
Colmando un’annosa lacuna, la legge consente il rifiuto di trattamenti sanitari, anche qualora indispensabili alla sopravvivenza, escludendo la responsabilità civile e penale del medico che si attiene al diniego del paziente. Sono considerati trattamenti sanitari, la nutrizione e l’idratazione artificiale, in quanto comportanti la somministrazione di nutrienti mediante dispositivi medici.
Di fronte al rifiuto di cure, nei confronti del medico nascono determinati e stringenti obblighi: egli deve illustrare al paziente e ai suoi familiari, se a ciò autorizzato, le conseguenze della scelta, le eventuali e possibili alternative, sostenendo in ogni modo il malato, anche utilizzando i servizi di assistenza psicologica. È fatto obbligo di annotare nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico l’accettazione, il rifiuto, la revoca ed ogni successiva modifica della scelta primigenia.
Tali disposizioni comportano il dovere, da parte del medico, di accettare la volontà del paziente che, dal canto suo, non può chiedere ai sanitari trattamenti contrari alla legge, alle norme deontologiche o alle buone pratiche. In caso di emergenza i sanitari devono apprestare le cure necessarie nel pieno rispetto della volontà del malato, se le condizioni cliniche e tutte le circostanze consentono di recepirle correttamente.
Un’interessante novità è data dalla precisazione circa i momenti di dialogo e d’informazione tra paziente e dottore. La nuova legge precisa che il tempo della comunicazione tra malato e medico costituisce tempo di cura. Nella consapevolezza che la normativa costituisca un quid novi nel panorama legislativo italiano, i commi 9 e 10 sanciscono l’obbligo, per le strutture sanitarie, di predisporre un’adeguata formazione per tutto il personale medico e paramedico e un’esauriente informazione per i pazienti. Per ciò che concerne la formazione dei professionisti la legge esige l’approfondimento di alcuni àmbiti come la relazione comunicativa tra medico e paziente, la terapia del dolore e le cure palliative.

Fine prima parte, segue.

Francesco Maiorca  - Agenzia Stampa Italia

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