Locazioni turistiche e nuova “ Tassa Airbnb” Scontro Airbnb & Co. ed Erario

tasseairbnb(ASI) Ci sono voluti quasi due anni di studio per ideare e introdurre la cedolare secca sulle locazioni turistiche e dal 1° giugno 2017 è entrata in vigore la nuova “tassa Airbnb” .


Entrando nel merito :
- che cos’è la nuova “tassa Airbnb” ? : la nuova “tassa Airbnb rappresenta di fatto la
cosiddetta “cedolare secca” nella misura fissa del
21%

- a cosa si applica ? : si applica ai contratti riferiti a locazioni turistiche
brevi con durata inferiore a 30 giorni

- da chi è dovuta ? : l’obbligo spetta direttamente agli intermediari
immobiliari, come i portali web, che operano
come sostituti di imposta

Quindi riepilogando:
Dal 1° giugno 2017 è entrata in vigore la nuova “ tassa Airbnb” che prevede il pagamento della cedolare secca per le locazioni turistiche con contratti di durata inferiore a 30 giorni.
Il pagamento deve essere effettuato direttamente dagli intermediari immobiliari, digitali e non come i portali web, che opererano come sostituti d'imposta, quindi trattenendo l’imposta dovuta dai proprietari di case e alloggi per poi versarla all’Erario alle scadenze di legge.

E da qui nasce lo scontro tra AIRBNB e CO. ed ERARIO !!!
Ma vediamo quali sono gli aspetti ancora da chiarire sulla nuova normativa.
La nuova imposta è stata introdotta con la manovra di primavera (la cosiddetta manovrina, articolo 4 del D.L. 50/2017), che prevede il pagamento della cedolare secca del 21% per tutte le locazioni turistiche brevi, inferiori ai 30 giorni, stipulate da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online come ad esempio Booking e Airbnb .... e da qui che nasce il soprannome di "tassa Airbnb".
La nuova imposta va a sostituire l’imposta Irpef e l’imposta di registro ed è imposta fissa al 21%.
Lo scontro è quasi normale .... Nascono nuovi obblighi e nuovi adempimenti per gli intermediari !

Obblighi e adempimenti degli intermediari immobiliari
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di immobili con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazioni turistiche per il loro tramite.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Successivamente, nei termini di legge, gli stessi intermediari immobiliari devono applicare la cedolare secca del 21% sull’importo contrattuale pattuito e versarla all’Erario, trattenendola poi ai diretti proprietari dagli introiti della locazione.
Premesso ciò, tuttavia, occorre evidenziare che non deve essere eseguito alcun versamento dall'intermediario immobiliare che, per qualsiasi motivo, non riceve il pagamento diretto della locazione, obbligo che spetta comunque poi al proprietario dell’immobile al momento della sua dichiarazione annuale dei redditi.
Al contrario i proprietari che si servono di doppio intermediario immobiliare rischiano di pagare due volte. Tale situazione, si potrebbe verificare nel caso in cui le agenzie immobiliari incassano gli importi dei canoni di affitto mediante i siti web e poi li girano ai proprietari.
In questo caso, a lettura della norma, il portale dovrebbe operare una prima trattenuta del 21% e l'agente immobiliare una seconda trattenuta di stesso importo.. Di conseguenze il canone per la locazione risulterebbe decurtato dell’imposta doppia del 42%, tassazione decisamente assurda per chi affitta immobili a breve termine.

Altra precisazione importante va fatta nel merito : non si può stipulare un contratto di locazione su un immobile che non è di proprietà, salvo i casi di usufrutto o sublocazione. Di fatto il contratto di locazione sia che si affitti direttamente o tramite portale, va sempre fatto; in caso di controlli amministrativi e fiscali è sempre consigliabile avere il contratto firmato a supporto della dimostrazione che si sta facendo locazione turistica e non casa vacanza (a cui non è applicabile la cedolare secca).
E' un obbligo di legge, oltre ad essere comunque una garanzia in particolar modo per il proprietario dell’immobile, nel momento in cui va a dare il possesso del proprio immobile ad uno sconosciuto.

Altra problematica non meno importante : nasce l'obbligo per le piattaforme digitali con sede all'estero, (caso sia di Airbnb che di Homeaway), di dotarsi di un rappresentante fiscale in Italia, "in mancanza di ogni tipo di garanzia e certezza di adempiere agli obblighi del caso".

I tempi sono stretti ... in effetti questa norma si discute da aprile, quando è comparsa nelle pieghe della "manovrina" di correzione dei conti pubblici; da qui alcuni operatori immobiliari, come quelli ad esempio aderenti all'associazione Property Managers Italia, si sono adeguati e sono pronti per l’effettuazione dei versamenti tramite il codice istituito recentemente.... Ma solo alcuni !!!
La stessa Agenzia delle Entrate si è resa disposta nelle prime settimane a “sorvolare” su ritardi e sulle relative sanzioni (fino al 20% della somma per omessa trattenuta), ma Airbnb e Co. contestano ancora la legge in sé dichiarando ... "Il governo si era impegnato a delegare l'Agenzia delle Entrate a dare attuazione alle norme tramite accordi con le piattaforme, cosa che fin qui non è avvenuta. Confidiamo che si possa aprire un confronto serio caso per caso".
In conclusione
E questa è la nostra Italia !!! Leggi, leggine che passano apparentemente inosservate ma che creano obblighi, adempimenti e, inevitabilmente sanzioni per i cittadini e per gli operatori soggetti di partita Iva... Quindi per tutti !!!


Patrizia Angeli Agenzia Stampa Italia

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