Marco Ertman: "Estinzione del debito fiscale e contributivo per compensazione con crediti del contribuente verso la P.A."

ertman3(ASI) L’obbligazione tributaria e contributiva deve poter essere assolta per compensazione con i crediti commerciali che il contribuente vanti nei confronti di qualsivoglia pubblica amministrazione e tale facoltà non può essere limitata solo ai debiti iscritti a ruolo.

Non è ammissibile in democrazia che, mentre lo Stato paga i suoi debiti con i fornitori nei tempi biblici che si arroga, quegli stessi fornitori siano chiamati ad adempiere ad imposte e contributi alle esatte scadenze. Non è ammissibile che dal giorno dopo subiscano le sanzioni erariali per ritardato versamento.

Troppo spesso l’illiquidità che impedisce all’impresa il versamento di tributi e contributi è proprio l’effetto indiretto dei ritardi di pagamento delle fatture emesse alla pubblica amministrazione.

Lo Stato è indulgente con se stesso quando paga i suoi debiti commerciali in cronico ritardo, ma è inflessibile con i contribuenti sulle loro scadenze fiscali.

Il rapporto tra erario e privati non si evolve nella democratica parità tra le parti, ma è una costante prova di muscoli in cui lo Stato fa prevalere la propria forza incontrastabile.

mertman.1V’è una soluzione elementare a un simile cortocircuito democratico. Consentire l’integrale compensazione, già in delega di pagamento F24, dei debiti fiscali e contributivi con i crediti commerciali che il contribuente vanti verso la pubblica amministrazione dandole solo la facoltà di contestare, entro 60 giorni, le fatture che le sono state notificate.

La compensazione del credito commerciale verso la pubblica amministrazione deve essere una prerogativa a regime del contribuente, da usare giorno per giorno, perché le attuali possibilità di assolvere alle obbligazioni fiscali con crediti commerciali verso la pubblica amministrazione sono troppo disarticolate e circoscritte per presidiare la democrazia nel mercato.

Riferimenti normativi:

-        Art. 8 Legge 27 luglio 2000, n. 212;

-        Art. 28 quater D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

-        Art. 28 quinquies D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

-        Art. 20 bis D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

-        Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2012;

-        DM 14 gennaio 2014 in G.U. 23.1.2014 n. 18.

 

Per seguire l'intero intervento in video del Dr Marco Ertman si colleghi

https://www.facebook.com/ettore.bertolini.7

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